I. Ragione sociale e scopo

Art. 1. Denominazione
Con la denominazione “Associazione Economia Domestica Ticino (ED Ticino) si costituisce ai sensi dell’art. 60 e segg. CCS, un’Associazione apolitica e aconfessionale che si occupa dell’attività e degli interessi nell’ambito dell’economia domestica nella Svizzera Italiana.

Art. 2. L’Associazione ED Ticino è membro dell’Organizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali dell’economia domestica Svizzera (OML).

Art. 3. Sede
La sede è il domicilio del segretariato.

Art. 4. Scopo
L’Associazione ED Ticino:

  • svolge attività di propaganda e informazioni nel settore specifico;
  • assicura la collaborazione e la consulenza a tutte le aziende nel ramo specifico, in particolare per la formazione professionale;
  • collabora con gli uffici statali, in particolare con la Divisione della formazione professionale, gli uffici di orientamento e le scuole;
  • promuove lo scambio di esperienze tra i partner della formazione professionale (formatori, persone in formazione, docenti, periti, organizzazioni del mondo del lavoro);
  • elabora le direttive da destinare ai membri dell’Associazione per quanto riguarda la selezione delle persone in formazione;
  • organizza, in collaborazione con i competenti servizi dello Stato, la formazione professionale;
  • promuove la formazione continua nel campo dell’economia domestica;
  • collabora con organizzazioni che perseguono scopi similari;
  • prende posizione in merito a proposte di leggi, normative o regolamenti federali o cantonali concernenti l’economia domestica.

II. Membri

Art. 5. Sono membri:

  • tutte le persone fisiche e giuridiche interessate a promuovere il settore dell’economia domestica;
  • tutte le persone che svolgono e/o hanno svolto mansioni di responsabilità nel settore specifico in aziende della Svizzera Italiana;
  • tutte le persone che possiedono una formazione specifica;
  • ditte / imprese (membri collettivi) che offrono una formazione nel settore dell’economia domestica;
  • soci onorari

L’Associazione distingue:

  • 0 letti
    Membro individuale
  • 01-49 letti
    Membro collettivo piccolo
  • 50-99 letti
    Membro collettivo medio
  • 100 -… letti
    Membro collettivo grande

Art. 5a. Sono membri giovani con diritto di voto:

  • tutte le persone che hanno seguito una formazione professionale di base di 2 o 3 anni nel settore specifico, e sono titolari di un CFP o un AFC, che non risale a più di 2 anni.
  • a termine di 2 anni si è membro attivo come da Art. 5.

Art. 6. L’appartenenza all’Associazione è vincolata al pagamento della quota sociale annuale stabilita dall’assemblea generale.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale annuale.

Art. 7. Adesione

La domanda di adesione deve essere presentata al Comitato nella forma scritta. Il Comitato accetta o respinge la richiesta; contro questa decisione è data facoltà di ricorso all’assemblea generale.

Art. 8. Dimissioni

Le dimissioni devono essere inoltrate al Comitato per iscritto 30 giorni prima della fine dell’anno solare.

Art. 9. Esclusione

L’esclusione dall’Associazione può essere decisa dal Comitato per gravi motivi. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso all’assemblea generale.

Il mancato pagamento della quota annuale comporta l’esclusione dall’Associazione.

III. Organizzazione

Art. 10. Gli organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea generale;
  2. Comitato con segretariato;
  3. Revisori.

Gli organi b) e c) rimangono in carica per 2 anni. E’ possibile una loro rielezione.

Art. 11. Assemblea generale

L’assemblea generale è l’organo superiore dell’Associazione.

Le competenze sono:

  • elezione del/della presidente che rimane in carica per 2 anni;
  • nomina dei membri del Comitato;
  • nomina dei revisori;
  • approvazione della relazione annuale;
  • approvazione dei conti d’esercizio e del rapporto dei revisori;
  • definizione della quota sociale annuale;
  • modifica degli statuti;
  • adesione ad altre associazioni;
  • nomina dei soci onorari;
  • scioglimento dell’Associazione ed utilizzo del patrimonio sociale;
  • discutere e deliberare su proposte avanzate dai soci.

Art. 12. L’assemblea generale ordinaria deve essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno solare.

Art. 13. L’assemblea generale straordinaria può essere convocata:

  • su richiesta del Comitato;
  • su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.

Art. 14. Convocazione e trattande

L’assemblea generale è convocata dal Comitato 4 settimane prima della data stabilita con comunicazione scritta a tutti i membri. La convocazione comprende anche l’ordine del giorno.

Modifiche dell’ordine del giorno possono essere richieste per scritto da ogni membro entro 2 settimane dall’assemblea.

Ulteriori modifiche dell’ordine del giorno possono essere richieste durante l’assemblea generale la quale decide a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

La proposta di modifica degli statuti deve essere indicata nell’ordine del giorno con comunicazione del nuovo testo da approvare; è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15. Votazioni ed elezioni

Quando si vota, i voti dei membri sono ponderati in base alla quota sociale versata all’associazione:

  • Membro individuale giovane
    1 voto
  • Membro individuale
    1 voto
  • Membro collettivo piccolo 01 – 49 letti
    2 voti
  • Membro collettivo medio 50 – 99 letti
    3 voti
  • Membro collettivo grande100 -… letti
    4 voti

Votazioni ed elezione avvengono per alzata di mano, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei votanti.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità decide il voto del/della presidente.

Art. 16. Gestione / verbale

Il/la presidente dirige l’assemblea generale. In caso di impedimento, e quando l’assemblea è chiamata a eleggere il/la presidente, è sostituito/a dal/la vicepresidente.

I membri ricevono il verbale allegato alla convocazione per la prossima assemblea.

IV. Comitato

Art. 17. Composizione

Il Comitato è composto da un massimo di 9 membri eletti dall’assemblea generale;

si costituisce in modo autonomo, nominando il/la vicepresidente e il/la segretario/a.

Le varie professioni e le aziende di diversi settori sono rappresentati per quanto possibile in modo adeguato.

Art. 18. Competenze

Il Comitato:

  • assicura la gestione corrente dell’Associazione;
  • convoca l’assemblea generale con relativo ordine del giorno;
  • esegue le decisioni prese dall’assemblea generale;
  • stabilisce il budget annuale;
  • attribuisce il diritto di firma impegnativo per l’Associazione;
  • accetta l’adesione di nuovi membri dell’Associazione;
  • costituisce commissioni e gruppi di lavoro;
  • rappresenta l’Associazione verso l’esterno;
  • organizza, in collaborazione con i competenti servizi dello Stato o altri enti, corsi interaziendali, di formazione e di formazione continua
  • stabilisce in un regolamento specifico le indennità / i rimborsi spese per le riunioni di comitato, così come per le mansioni / incarichi particolari di membri dell’associazione
  • stabilisce in un regolamento specifico la direttiva sui dispositivi di firma per gli acquisti diversi.

Art. 19. Decisione

Il Comitato decide validamente alla presenza della maggioranza dei membri.

Il Comitato può decidere in circolazione nella forma scritta. In questo caso ogni membro ha diritto di chiedere la discussione durante la prossima seduta.

Per ogni riunione di Comitato viene allestito un verbale approvato nella riunione seguente.

V. Finanze

Art. 20. Le finanze dell’Associazione si compongono di:

  • quote sociali dei membri;
  • sovvenzioni;
  • sponsoring;
  • versamenti volontari;
  • altri ricavi.

Art. 21. Revisori

Sono eletti in numero di due in occasione dell’assemblea generale.

I revisori esaminano i conti dell’Associazione e delle commissioni. Possono essere incaricati per altri compiti di controllo.

I revisori redigono il rapporto e le loro proposte all’attenzione dell’assemblea generale.

Art. 22. Responsabilità civile

Gli impegni dell’Associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. E’ esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

VI. Disposizioni finali

Art. 23. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso da un’assemblea generale straordinaria appositamente convocata e alla maggioranza dei 2/3 dei presenti con diritto di voto.

In caso di scioglimento, l’associazione è tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un’istituzione con scopi affini, con sede ed operante nel Canton Ticino ed a sua volta al beneficio dell’esenzione fiscale.

La liquidazione viene effettuata dal Comitato, salvo decisione diversa dell’assemblea generale.

Art. 24. Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea generale del 4 giugno 2019.

Essi entrano in vigore con effetto immediato.

Statuti revisionati e approvati dall’assemblea generale straordinaria tenutasi in data 8 marzo 2022

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